Lo Statuto

  • Art. 1 – Denominazione E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Akademika Biscari – spazio aperto di cultura, politica e sussidiarietà“.
  • Art. 2 – Sede L’Associazione ha sede in Catania, piazza Corsica n.9. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sia in Italia che all’estero ulteriori sedi o uffici.
  • Art. 3 – Scopo
    L’associazione persegue ideali di tutela della libertà e dei diritti individuali e collettivi dei cittadini, ponendosi quale gruppo d’opinione in riferimento ai principi liberal-democratici e riformatori propri di una moderna civiltà (quali i principi di cultura sussidiarietà, solidarietà, responsabilità, sviluppo del capitale umano, perseguimento del bene comune, progresso economico – sociale), perseguendo, tra l’altro, gli scopi di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili, tutela e promozione della vita umana, promozione e sviluppo della cultura, intesa come studi, ricerca e formazione anche multietnica sui temi politici, sociali, economici, finanziari e giuridici, anche tramite l a comparazione e la cooperazione internazionale. L’associazione individua come esigenza primaria la promozione della cultura e del lavoro. In particolare, l’associazione svolge, senza scopi di lucro, le seguenti attività:

    • promuove sia di sua iniziativa, che su commissione di terzi, studi e ricerche anche tramite elaborazione di piani attuativi a favore di Istituzioni ed enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, secondo i principi e gli obiettivi definiti dal presente statuto;
    • promuove e patrocina riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio, ed ogni altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione culturale e scientifica suscettibile di ottenere il raggiungimento dei propri fini;
    • ricerca e promuove la collaborazione scientifica e tecnica di Istituzioni ed enti pubblici e privati ai propri programmi di attività;
    • produce e diffonde pubblicazioni, anche per il tramite della rete informatica con istituzione di un proprio sito web e l’implementazione di idonee forme tecniche di comunicazione interattiva, atte al conseguimento delle finalità istitutive;
    • la promozione sociale ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7/12/2000, n. 383
    • promuove e sviluppa iniziative culturali, sociali, nel campo scientifico, editoriale, dello spettacolo, dello sport e di ogni altra attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie.
    • conclude accordi nelle forme più opportune, che servano al perseguimento delle sue finalità sociali. Le attività enunciate saranno dedicate all’elaborazione di informazioni, analisi e proposte in particolar modo relative alle seguenti aree tematiche:
    • best practices di governo e funzionamento della P.A.
    • economia e politica regionale
    • amministrazione e funzionamento degli enti locali
    • principi di economia politica, politica economica e fiscale e di rapporto Stato mercato;
    • economia aziendale, finanza d’impresa e mercati finanziari;
    • riforme istituzionali, costituzionali, legislazione, etica ed educazione civica;
    • mercati internazionali e competitività di sistema;
    • imprenditoria e lavoro;
    • politiche sociali e di tutela delle famiglie e delle persone;
    • politiche di governo del territorio e dell’ambiente;
    • problemi di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti;
    • politiche sanitarie;
    • politiche formative e promozione dell’istruzione e della cultura;

Essa potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. E’ fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta. L’Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali e comunitarie. L’Associazione potrà, infine, partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi e con essi stabilire rapporti di partenariato.

  • Art. 4 – Durata La durata dell’Associazione è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.
  • Art. 5 – Soci
    Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che accettando integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, qualora fosse adottato, condividano le finalità dell’Associazione.
    I soci si distinguono in:

    • soci fondatori
      coloro che hanno costituito l’Associazione;
    • soci ordinari
      coloro che, impegnandosi a sostenere lo scopo del l’Associazione e a valorizzarne l’attività, presentano domanda di ammissione e versano la quota annuale;
    • soci sostenitori
      sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell’Associazione, presentano domanda di ammissione e versando la quota associativa minima definita dal Consiglio Direttivo per rientrare in tale categoria;
    • soci onorari
      sono tutti coloro considerati benemeriti nei confronti dell’Associazione o che si distinguono per l’impegno e la valorizzazione degli scopi per l’Associazione.
      I soci onorari sono indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo, successivamente dal Consiglio Direttivo votati ed infine presentati all’assemblea dei soci.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal Regolamento dell’Associazione.
La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

    • per esclusione su delibera del Consiglio Direttivo qualora il comportamento del socio vada contro gli scopi dell’Associazione;
    • per recesso, consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento;
    • per mancato pagamento della quota associativa annuale.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni.
Le quote associative, così come ogni altro contributo versato a qualunque titolo dai soci, sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono restituibili.
L’impegno dei soci è gratuito e preventivamente autorizzato.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e concordate con il Consiglio Direttivo.

  • Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari. Il patrimonio dell’Associazione ed i mezzi finanziari per lo svolgimento dell’attività sono i seguenti:
    • beni mobili ed immobili risultanti dall’inventario redatto annualmente;
    • rendite patrimoniali;
    • fondi di riserva rappresentati dall’eccedenza di bilancio;
    • donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
    • quote associative;
    • contributi pubblici;
    • rimborsi derivanti da attività in convenzione;
    • proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.
  • Art. 7 – Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario e del bilancio preventivo che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 giugno. L’eventuale avanzo di gestione, fatte salve eventuali altre destinazioni obbligatorie per legge, dovrà essere interamente destinato alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
  • Art. 8- Organi sociali
    Sono organi dell’Associazione:

    • L’Assemblea dei Soci
    • Il Consiglio Direttivo;
    • Il Presidente del Consiglio Direttivo;
    • Il Collegio dei Revisori, se nominato.
    • Il collegio dei probiviri
    • Comitato Scientifico, se nominato.
  • Art. 9 – Assemblea dei Soci
    L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinari a, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua associativa. Ciascun socio può delegare la propria partecipazione all’assemblea ad altro socio, con delega scritta; ogni socio presente in assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 5 deleghe di altri soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

    • Per decisione del Consiglio Direttivo;
    • Su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione – contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione – almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.
E’ di competenza dell’ assemblea ordinaria:

    • l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, del bilancio preventivo, della relazione al rendiconto economico-finanziario del Consiglio Direttivo nonché della destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
    • la nomina ed il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
    • la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
    • l’approvazione di eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
    • l’approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione socia le riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
    • la nomina Componenti il Collegio dei Probiviri.

E’ di competenza dell’assemblea straordinaria:

    • le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea e il diritto ad intervenire.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l’assemblea straordinaria potrà deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale .
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o astenuti dal voto.

  • Art. 10 – Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’associazione e gestisce il suo patrimonio.
    Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a venticinque membri nominati dall’Assemblea dei soci tra i soci, di cui almeno tre tra i soci fondatori.
    Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
    Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha l a rappresentanza dell’Associazione di fronte ai soci ed in giudizio.
    Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.
    Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio seno un consigliere segretario ed un consigliere tesoriere. Il segretario ha il compito di redigere i verbali del consiglio e potrà svolgere le mansioni che gli verranno espressamente delegate dal Consiglio. Il tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’associazione e potrà svolgere tutte le mansioni a tale compito connesse così come meglio verranno individuate nella delega del Consiglio.
    Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere ogni atto necessario alla vita dell’associazione ad eccezione di quelli espressamente riservati per statuto all’assemblea dei soci ed ad altri organi dell’associazione.
    In particolare, ha il compito di:

    • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
    • predisporre lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;
    • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative;
    • deliberare sull’esclusione dei soci;
    • deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
    • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
    • nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.
    • nominare il Presidente, il Segretario ed i membri del comitato scientifico, fissando la durata del mandato tra un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, anche rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo potrà stilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’associazione che saranno sottoposti all’assemblea dei soci. Lo stesso potrà inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine allo schema di bilancio preventivo e allo schema di rendiconto economico-finanziario nonchè all’ammontare della quota associativa. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con comunicazione scritta inviata almeno sette giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno due giorni prima dell a riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il Consiglio per cooptazione.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decadrà e l’Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro mandato, salvo il rimborso alle spese eventualmente sostenute e preventivamente autorizzate.

  • Art. 11 – Il Presidente dell’Associazione Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabil i tà generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente, così come gli altri membri del Consiglio direttivo, resta in carica tre anni.
  • Art.12 – Il Comitato scientifico Il Comitato scientifico è l’organo di consulenza interna dell’Associazione, esprime pareri sulle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo, ha l a responsabilità scientifica delle pubblicazioni e delle attività formative dell’Associazione. È formato dal Presidente, dal Segretario e da cinque membri eletti, anche tra non soci, dal Consiglio Direttivo. Le proposte di programmazione ed indirizzo del Comitato scientifico sono sottoposte annualmente alla discussione del Consiglio Direttivo, al quale spetta di approvarle. Il Presidente del comitato scientifico dovrà presentare la propria relazione annuale al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
  • Art. 13 – Il Collegio dei probiviri L’assemblea potrà nominare altresì tre probiviri, che potranno essere scelti anche tra non soci, cui dovrà esser affidata ogni controversia dovesse nascere tra i soci o tra questi e l’associazione. In caso di mancata conciliazione, i probiviri hanno funzione di collegio arbitrale e decideranno la controversia sulla base delle domande delle parti. I probiviri se nominati dall’assemblea durano incarica tre anni e sono rieleggibili.
  • Art. 14 – Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario; è composto di tre membri effettivi e due supplenti anche non soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione finanziaria e relazionare sulla stessa a scadenza annuale. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti tra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.
  • Art. 15 – Scioglimento Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria. La destinazione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione , come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • Art. 16- Clausole finali Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.